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Roma, 18 febbraio 2008
Circolare n. 39/2008
Oggetto: Autotrasporto – Accesso al
mercato – Circolare ministeriale
n.1/2008/APC del 29 gennaio 2008.
Con la circolare
indicata in oggetto il Ministero dei Trasporti ha
illustrato la nuova disciplina sull’accesso al mercato dell’autotrasporto
introdotta dall’articolo 2 comma 227 della legge n.244/2007
(Legge Finanziaria 2008).
Come
si rammenterà, a seguito dell’abolizione del regime autorizzativo
disposta dal decreto legislativo n.85/1998, dal 2001 l’attività
di autotrasporto avrebbe dovuto essere subordinata
alla sola iscrizione all’Albo senza ulteriori vincoli. Peraltro, su pressione
delle associazioni del settore, che hanno manifestato
preoccupazione per il rischio di espansione incontrollata dell’offerta di
autotrasporto e nello stesso tempo hanno cercato di salvaguardare il valore di
mercato delle vecchie autorizzazioni, a partire dal 2001 è stato introdotto un
regime transitorio che ha vincolato la possibilità di intraprendere l’attività
all’acquisto di un’azienda che cessasse l’attività (acquisizione dell’intera
azienda o del suo parco veicolare). Quel regime, previsto dall’articolo 22 del d.lgvo. n.395/2000,
per una serie di proroghe è rimasto in vigore fino alla fine dello scorso anno;
dall’1 gennaio 2008 sono diventate operative le citate disposizioni della Legge
Finanziaria 2008 che aprono il mercato dell’autotrasporto, seppure con alcune cautele.
In particolare, è
ora possibile costituire una nuova azienda di autotrasporto
senza necessità di trovare un’impresa che si cancelli dall’Albo. Peraltro, per evitare
il proliferare di aziende monoveicolari
e per garantire il rispetto degli standard ambientali, è stato previsto
l’obbligo che le nuove aziende - costituite come imprese singole o come
cooperative a proprietà divisa o come consorzi - dispongano di un parco veicolare
pari ad almeno 80 tonnellate di peso complessivo, composto di veicoli di categoria
ecologica Euro 3 e superiori.
Il Ministero spiega
che ai fini del calcolo della massa globale minima di
80 tonnellate si deve far riferimento alla massa complessiva legale risultante
nella carta di circolazione degli autoveicoli. Nel caso di autoarticolati
il riferimento è la massa massima teorica del complesso che può essere composto
dai singoli trattori.
I veicoli possono essere
acquistati - nuovi o usati – anche in leasing, usufrutto e patto di riservato
dominio. La dimensione minima di 80 tonnellate e la classe
ecologica Euro 3 devono essere mantenute anche nel futuro, salvo
comprovati casi di forza maggiore, quali il furto, l’incendio o la distruzione
dell’autoveicolo. Nel caso di cooperative e consorzi il tonnellaggio
complessivo di 80 tonnellate si riferisce all’intero gruppo, indipendentemente
dal tonnellaggio delle singole imprese.
Accanto a questo
nuovo regime per l’accesso al mercato, è stato mantenuto anche il precedente
regime che consente ad una nuova impresa di entrare nel mercato
dell’autotrasporto acquisendo un’azienda che si cancelli dall’Albo, ovvero il
suo parco veicolare. Nel caso di acquisizione di
un’intera azienda (per cessione d’azienda o per incorporazione) non sono
previsti vincoli né di tonnellaggio minimo, né di standard ambientali.
Viceversa, nel caso di acquisizione del parco
veicolare, è necessario che i veicoli siano di categoria Euro 3 e superiori.
La circolare
ministeriale rammenta che le nuove disposizioni sull’accesso al mercato si
applicano alle imprese che intendono intraprendere l’attività con veicoli di
peso superiore a 1,5 tonnellate.
Un cambiamento rilevante
riguarda le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con i veicoli per
i quali al tempo del regime autorizzativo venivano rilasciate autorizzazioni speciali (autoveicoli
isolati di portata fino a 7 tonnellate e di peso complessivo fino a 11,5
tonnellate; autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, per trasporto di
rifiuti con compattatore, per trasporto di liquami). A
tali imprese finora era stata consentita in via amministrativa la libertà di accesso al mercato, fermo restando l’obbligo di iscriversi
all’Albo (circolare ministeriale n.24 prot. n.1825
del 19 luglio 2001). Viceversa, con la circolare in esame il
Ministero ha ora stabilito che dall’1 gennaio 2008 anche le nuove imprese che
intendano esercitare l’attività esclusivamente con veicoli speciali dovranno rispettare
le nuove disposizioni della legge n.244/2007.
Nulla cambia per le
imprese esistenti alla data del 31 dicembre 2007 che già esercitavano
l’attività esclusivamente con veicoli speciali: quelle imprese potranno continuare
la loro attività, immatricolando liberamente altri veicoli speciali. Ovviamente,
qualora decidessero di immatricolare anche altre tipologie di veicoli, saranno
soggette alle nuove regole sull’accesso al mercato.
Si tenga presente
che le materie dell’accesso al mercato e dell’accesso alla professione dovranno ulteriormente essere riviste alla luce delle nuove
disposizioni comunitarie contenute in un Regolamento all’esame degli organi di
Bruxelles che potrebbero imporre ulteriori vincoli organizzativi (ad esempio
l’obbligo di disporre di adeguate aree di sosta).
f.to dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.29/2008, 12/2006, 117/2001 e 143/1998 |
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