Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 5 agosto 2008

 

Circolare n. 144/2008

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Tributi – Modello Unico – Scadenza del 30 settembre – E’ stata confermata la proroga al 30 settembre 2008 per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi Unico 2008, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche – Art. 3 D.L. 3.6.2008, n.97, convertito nella L. 2.8.2008, n.129, su G.U. n.180 del 2.8.2008.

 

Lavoro – Previdenza – E’ stato confermato il differimento all’1 gennaio 2009 dell’entrata in vigore per le aziende dell’obbligo di comunicazione all’Inail ai fini statistici degli infortuni con prognosi superiore a un giorno; dall’inizio del 2009, inoltre entrerà in vigore il divieto per i datori di lavoro di effettuare visite preassuntiveArt. 4 commi 2 e 3 D.L. 3.6.2008, n.97, convertito nella L. 2.8.2008, n.129, su G.U. n.180 del 2.8.2008.

 

Lavoro – Sicurezza - E’ stato differito all’1 gennaio 2009 (in precedenza 30 luglio 2008) il termine per le aziende per l’adeguamento del documento di valutazione dei rischi di cui al nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – Art. 4 comma 2 bis D.L. 3.6.2008, n.97, convertito nella L. 2.8.2008, n.129, su G.U. n.180 del 2.8.2008.

 

Lavoro – Appalti – Sono state confermate le disposizioni che alleggeriscono la corresponsabilità a carico dei committenti negli appalti – Art. 3 comma 8 D.L. 3.6.2008, n.97, convertito nella L. 2.8.2008, n.129, su G.U. n.180 del 2.8.2008.

 

Codice della Strada – Neopatentati – Confermato il differimento all’1 gennaio 2009 per l’entrata in vigore dell’obbligo per i neo titolari di patente B di guidare nel primo anno solo autovetture di bassa cilindrata – Art. 4 comma 4 D.L. 3.6.2008, n.97, convertito nella L. 2.8.2008, n.129, su G.U. n.180 del 2.8.2008.

 

Finanziamenti – Credito d’imposta per investimenti al Sud – Sono diventate definitive le norme introdotte dal decreto legge n.97/2008 per la concessione dei crediti d’imposta alle imprese che hanno effettuato investimenti al Sud – Art. 2 D.L. 3.6.2008, n.97, convertito nella L. 2.8.2008, n.129, su G.U. n.180 del 2.8.2008.

 

Autotrasporto – Targhe veicoli e rimorchi – Sono stati fissati i nuovi prezzi di vendita delle targhe per i veicoli a motore e i rimorchi, composti dal costo di produzione più una quota di maggiorazione validi dal 19 agosto 2008D.M. 28.7.2008, su G.U. n. 181 del 4.8.2008.

 

 

Prezzo gasolio auto al 4 agosto 2008 (fonte Ministero Sviluppo Economico) euro/litro

Prezzo al netto
da imposte
Accisa
Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da

inizio anno

0,796
0,423
0,244
1,462
- 0,022
+ 0,166

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.139, 108, 106/2008 e 159/2007

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.180 del 2.8.2008 (fonte Guritel)
 
LEGGE 2 agosto 2008, n.129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di monitoraggio e 
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche'
in materia fiscale e di proroga di termini.
 
                               Art. 1.
   (Soppresso).   
 
                               Art. 2.
Disposizioni  per  garantire  il  monitoraggio  e  la trasparenza dei
           meccanismi di allocazione della spesa pubblica
  1.  Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di  investimento,  i  diritti  quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito  dello  stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni
di  europer  l'anno  2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di
690  milioni  di  euro  per  l'anno  2011, di 707 milioni di euro per
l'anno  2012,  di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni
di  euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il
credito  di  imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni, e'
regolato come segue:
    a)  per  i  progetti  di  investimento  che, sulla base di atti o
documenti  aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena  di  decadenza  dal contributo, un apposito formulario approvato
dal  Direttore  della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come      prenotazione  dell'accesso      alla  fruizione del credito
d'imposta;
    b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  la  compilazione  del
formulario  da  parte  dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via  telematica  alla Agenzia delle entrate vale come    prenotazione
dell'accesso      alla  fruizione del credito di imposta successiva a
quello di cui alla lettera a).
  2.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla base dei dati rilevati    dai
formulari        pervenuti,   esaminati  rispettandone  rigorosamente
l'ordine  cronologico  di  arrivo,  comunica  telematicamente  e  con
procedura automatizzata ai soggetti interessati:
    a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente   un   nulla-osta   ai   soli   fini  della  copertura
finanziaria;  la  fruizione  del  credito  di  imposta  e'  possibile
nell'esercizio  in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili  in  funzione  delle  disponibilita'  finanziarie,  negli
esercizi successivi;
    b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b),
la   certificazione   dell'avvenuta   presentazione  del  formulario,
l'accoglimento  della  relativa  prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
  3.  Per  il  credito  di  imposta  di cui al comma 1, lettera b), i
soggetti   interessati   espongono   nel   formulario,   secondo   la
pianificazione   scelta,   l'importo   delle   spese  agevolabili  da
sostenere,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  entro i due anni
successivi  a  quello  di  accoglimento della prenotazione e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione,
al  20  per  cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per
cento  nell'anno  successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il
quale   e'  comunicato  il  nulla-osta  e'  consentito,  fatta  salva
l'ipotesi   di   incapienza,   esclusivamente  entro  il  sesto  mese
successivo  al  termine  di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel
rispetto  di  limiti  massimi pari, in progressione, al 30 per cento,
nell'anno  di  presentazione  dell'istanza  e,  per la residua parte,
nell'anno successivo.
  4.  Il  formulario  per la trasmissione dei dati di cui al presente
articolo e'  approvato  con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  adottato entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione
del  provvedimento  e'  attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
 
                               Art. 3.
                   Disposizioni in materia fiscale
  1.  Per  l'anno  2008,  i  CAF-dipendenti  ovvero  i professionisti
abilitati  nell'ambito  delle  attivita' di assistenza fiscale di cui
all'articolo 34,  comma 4,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  possono  effettuare  entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in
via   telematica   all'Agenzia   delle  entrate  delle  dichiarazioni
presentate  ai  sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle
finanze  31 maggio  1999,  n.  164.  Restano comunque fermi i termini
ordinari  di  trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste
dal  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate in data
23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
  2.  Per  l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione
prevista  dal  comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322, e' fissato al 10 luglio
2008.
  3.  I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  per  i quali i termini di presentazione
delle  dichiarazioni,  compresa quella unificata, scadono nel periodo
dal  1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni
in  via  telematica,  direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui
all'articolo 3,  commi 2-bis  e  3,  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
  4.  I  soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per  i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa
quella  unificata,  redatte  sui  modelli  approvati  nell'anno 2008,
scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via
telematica,   direttamente   o   tramite   gli   incaricati   di  cui
all'articolo 3,  commi 2-bis  e  3,  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
  5.   Le   persone   fisiche  presentano  le  dichiarazioni  in  via
telematica,  compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati
nell'anno   2008,  direttamente  o  tramite  gli  incaricati  di  cui
all'articolo 3,  commi 2-bis  e  3,  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
  6.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  e-bis),  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
presentano  in  via  telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita' produttive, redatta sul modello approvato
nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
  7.  All'articolo 1  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 140 e' inserito il seguente:
      «140-bis.      Al  fine di consentire l'erogazione dei rimborsi
arretrati   di  cui  ai      commi 139  e  140      e  di  accelerare
l'erogazione  delle  richieste  dei  rimborsi  correnti,  su proposta
dell'Agenzia  delle  entrate,  quote  parte delle risorse finanziarie
disponibili  sui  pertinenti capitoli di bilancio e' trasferita ad un
apposito   capitolo  da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
    a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
    b)  dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al
comma 139.».
  8.  I  commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
      8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
dopo la parola: «emessi» sono aggiunte le seguenti: «e ricevuti».
  8-ter.   Al   comma 1   dell'articolo 2-quater   del  decreto-legge
10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «di
biocarburanti  e  degli  altri  carburanti  rinnovabili  indicati  al
comma  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  di combustibili
sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse».
  8-quater.  Al  fine  di contenere i fenomeni connessi all'emergenza
ambientale  nella  regione  Campania,  i comuni della regione possono
deliberare  variazioni  della  tassa  o  della  tariffa relativa alla
raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008
anche dopo il 30 maggio 2008.   
 
                               Art. 4.
                  Differimento e proroga di termini
  1.  Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria
l'efficace   utilizzo   delle   risorse   umane   previste  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,   
da  destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti,    tenuto
conto  che  sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva
indispensabili  per la allocazione delle predette risorse in funzione
delle   finalita'   di   potenziamento   dell'azione   di   contrasto
dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,  nonche'  delle funzioni di
controllo,  analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste,
il  termine  del  30 giugno  2008, stabilito nel citato comma 359, e'
prorogato  al  31 ottobre  2008.      Considerata l'impossibilita' di
concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto
conto  che  sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva
indispensabili  per  la  allocazione  delle risorse umane in funzione
delle   finalita'   di   potenziamento   dell'azione   di   contrasto
dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,  nonche'  delle funzioni di
controllo,   analisi   e   monitoraggio   della  spesa  pubblica,  e'
autorizzato,  altresi',  il  completamento  del  programma  di cui al
quarto  periodo  dell'articolo 1,  comma 481, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  attuato con il citato decreto ministeriale, mediante
integrale  utilizzo  della  graduatoria  entro  il 30 settembre 2008,
anche  a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e
all'articolo 41,   comma 3,   lettera a),   del  decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
       2-bis.  All'articolo 306,  comma 2,  del  decreto  legislativo
9 aprile  2008,  n.  81,  le  parole:  «decorsi  novanta giorni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».   
  3.   Il   termine   per   l'emanazione   dei   regolamenti  di  cui
all'articolo 2,  comma 634,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli
italiani».
      4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  e  successive  modificazioni,  le parole: «1° luglio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».   
  5.  All'articolo 19  del  decreto-legge  31 dicembre  2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le  parole:  «dalla  data di scadenza del termine di cui all'art. 25,
comma 3,  della  legge  18 aprile  2005, n. 62» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2009».
      6.  All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2006,  n.  286,  e  successive modificazioni, le parole:
«30 giugno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
  
  7.  All'articolo 13,  comma 3,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  le  parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta mesi».
  8.  All'articolo 354,  comma 4,  del     codice delle assicurazioni
private di cui    al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
parole:  «e  comunque  non  oltre  il  termine  previsto  dal comma 2
dell'articolo 355»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque non
oltre   dodici   mesi   dopo   il   termine   previsto   dal  comma 2
dell'articolo 355».
  9.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 4  e  5  del  decreto
legislativo   14 gennaio  2008,  n.  21,  si  applicano  a  decorrere
dall'anno accademico 2009-2010.
      9-bis.  Il termine di durata in carica del presidente del Museo
storico  della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge
15 marzo  1999,  n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di
conferma  di  cui  all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del
predetto  regolamento  5 gennaio  2000,  n.  59, le parole: «una sola
volta» sono soppresse.
  9-ter.  Al  comma 2  dell'articolo 2  del decreto-legge 24 dicembre
2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003,  n.  27,  al  secondo e al terzo periodo, le parole: «30 giugno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
  9-quater.  All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini
dei  distributori  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
disposizione  possono  continuare  ad  essere  venduti al consumatore
finale entro il 30 giugno 2009».
  9-quinquies.   Fermo   restando   quanto   previsto   dal  comma 24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al
30 settembre  2008  il  termine  di  conservazione nel bilancio delle
risorse   relative  ai  contributi  statali  di  cui  all'articolo 1,
commi 28  e  29,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.
  9-sexies.  Il  Comitato  nazionale  di  gestione e attuazione della
direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal
decreto  legislativo  7 marzo  2008, n. 51, continua ad operare nella
composizione  e  con  i  compiti previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216».   
 
                              Art. 4-bis.
        Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse
                            *** omissis ***
FINE TESTO

 

 

 

G.U. n. 181 del 4.8.2008 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 luglio 2008

Fissazione  del  prezzo  delle  targhe per i veicoli a motore e per i
rimorchi,  per  l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  quindicesimo  giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe
per  i  veicoli  a  motore  e  per i rimorchi e' fissato nella misura
seguente:
 
=====================================================================
                |    Costo di    |Quota di maggio- |
 Tipo di targa  |   produzione   |     razione     |Prezzo di vendita
=====================================================================
Autoveicoli:    |                |                 |
Targa anteriore |                |                 |
+ targa         |                |                 |
posteriore di   |                |                 |
formato A       |                |                 |
comprensive dei |                |                 |
tasselli        |                |                 |
autoadesivi     |   Euro 26,47   |   Euro 13,24    |      39,71
---------------------------------------------------------------------
per le province |                |                 |
di:Aosta,       |                |                 |
Bolzano, Trento.|   Euro 28,96   |   Euro 14,48    |   Euro 43,44
---------------------------------------------------------------------
Targa anteriore |                |                 |
+ targa         |                |                 |
posteriore di   |                |                 |
formato B       |                |                 |
comprensive dei |                |                 |
tasselli        |                |                 |
autoadesivi     |   Euro 26,23   |   Euro 13,12    |   Euro 39,35
---------------------------------------------------------------------
- per le        |                |                 |
province di:    |                |                 |
Aosta, Bolzano, |                |                 |
Trento          |   Euro 28,73   |   Euro 14,37    |   Euro 43,10
---------------------------------------------------------------------
- Escursionisti |                |                 |
esteri Targa    |                |                 |
anteriore +     |                |                 |
targa posteriore|                |                 |
comprensive dei |                |                 |
bollini         |                |                 |
autoadesivi     |   Euro 21,03   |   Euro 10,52    |   Euro 31,55
---------------------------------------------------------------------
CC, CD, NU Targa|                |                 |
anteriore +     |                |                 |
targa posteriore|   Euro 21,03   |   Euro 10,52    |   Euro 31,55
---------------------------------------------------------------------
Rimorchi        |   Euro 12,24   |    Euro 6,12    |   Euro 18,36
---------------------------------------------------------------------
Ripetitrici     |   Euro 15,69   |    Euro 7,85    |   Euro 23,54
---------------------------------------------------------------------
Motoveicoli:    |                |                 |
Targa posteriore|                |                 |
comprensiva dei |                |                 |
tasselli        |                |                 |
autoadesivi     |   Euro 14,11   |    Euro 7,06    |   Euro 21,17
---------------------------------------------------------------------
per le province |                |                 |
di: Aosta,      |                |                 |
Bolzano, Trento |   Euro 15,35   |    Euro 7,68    |   Euro 23,03
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Escursionisti   |                |                 |
esteri          |                |                 |
comprensive dei |                |                 |
bollini         |                |                 |
autoadesivi     |   Euro 11,66   |    Euro 5,83    |   Euro 17,49
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Macchine        |                |                 |
agricole:       |                |                 |
Posteriore      |   Euro 11,66   |    Euro 5,83    |   Euro 17,49
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Rimorchi        |   Euro 12,24   |    Euro 6,12    |   Euro 18,36
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Ripetitrici     |   Euro 11,66   |    Euro 5,83    |   Euro 17,49
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Macchine        |                |                 |
operatrici:     |                |                 |
Semoventi       |   Euro 11,66   |    Euro 5,83    |   Euro 17,49
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Trainate        |   Euro 12,24   |    Euro 6,12    |   Euro 18,36
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Ripetitrici     |   Euro 11,66   |    Euro 5,83    |   Euro 17,49
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Prova           |   Euro 11,66   |    Euro 5,83    |   Euro 17,49
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Ciclomotori     |   Euro 8,61    |    Euro 4,31    |   Euro 12,92
 
 
                              Art. 2.
  1.  Il  versamento  del costo di produzione, nonche' della quota di
maggiorazione,  dovra'  essere  effettuato  cumulativamente sul conto
corrente   postale   n.  121012,  intestato  alla  sezione  tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  Viterbo -  Acquisto  targhe  veicoli a
motore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2008
 

                                                Il Ministro: Matteoli