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Roma, 28 maggio 2012

 

Circolare n. 129/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Scadenza del 4 giugno 2012 – Circolare MIT 18.5.2012.

 

In vista della scadenza del 4 giugno prossimo entro cui verranno verificati i requisiti per l’accesso alla professione delle imprese di autotrasporto merci ai fini dell’iscrizione all’Albo e al nuovo Registro Elettronico Nazionale (art.12 DD 21.11.2011), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare indicata in oggetto, ha riepilogato gli adempimenti da eseguire.

 

Dispensa dall’esame di capacità professionale – La richiesta di rilascio dell’attestato professionale in dispensa dall’esame può essere effettuata da tutti coloro che hanno diretto un’azienda di autotrasporto per almeno dieci anni continuativi alla data del 4 dicembre 2009 e che sono ancora in attività; la richiesta va effettuata improrogabilmente entro il 3 giugno prossimo (ancorché cadente di domenica).

 

Veicoli fino a 3,5 tonn - Com’è noto, le imprese che svolgono l’attività con veicoli da 1,5 a 3,5 tonn, finora iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità, hanno tempo per dimostrare gli ulteriori requisiti fino al 7 aprile 2013; il Ministero ha precisato che, qualora l’azienda si avvalga di un preposto che abbia diritto all’abilitazione in esenzione dall’esame, potrà comunicare l’avvenuto rilascio dell’attestato professionale entro la predetta data del 7 aprile 2013.

 

Imprese iscritte all’Albo con veicoli fino a 6 tonn o portata utile fino a 3,5 tonn Queste imprese, qualora intendano operare esclusivamente con veicoli di peso fino a 3,5 tonn possono presentare entro il 4 giugno prossimo opzione per poter dimostrare i requisiti entro la scadenza posticipata del 7 aprile 2013.

 

Capacità finanziaria – Si rammenta che in base al Regolamento comunitario n.1071/2009 sull’accesso alla professione, la capacità finanziaria è ora dimostrata, per qualsiasi tipologia di impresa, col possesso di un patrimonio pari a 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ogni veicolo supplementare da comprovare tramite un’attestazione rilasciata da un revisore ufficiale contabile, ovvero tramite una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.111, 103, 62 e 57/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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