G.U. n. 6 del 9.1.1942
LEGGE 14 NOVEMBRE 1941, N. 1442
Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.
Articolo 1
Ferma l’osservanza dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell’art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all’inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.
L’ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonché l’esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l’esecuzione della legge doganale.
Articolo 2
Presso le Camere di commercio, sarà istituito un elenco autorizzato degli esercenti l’attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o società di cui all’articolo precedente.
Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato saranno determinate le province nelle quali l’elenco autorizzato dovrà essere istituito.
Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con quello dell’interno, stabilirà presso quale Camera di commercio dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.
Articolo 3
Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l’attività di cui al primo comma dell’art. 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.
Articolo 4
Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle province nelle quali sia istituito l’elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all’art. 9 domanda di iscrizione nell’elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:
- a)licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e bolletta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 29 della tabella annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall’art. 3 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 (allegato F), convertito in legge con la 28 maggio 1936, n. 1027, per quelle imprese cui è fatto obbligo ai sensi delle leggi vigenti, e bolletta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall’obbligo della licenza di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche amministrazioni;
- b)copia autentica dell’atto costitutivo della società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;
- c)certificatodi iscrizione nel registro delle ditte presso l’Ufficio provinciale per l’industria, il commercio e l’artigianato con la indicazione della data di iscrizione;
- d)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
- e)certificato di buona condotta civile, morale e politica;
- f)certificato dell’organizzazione sindacale competente (1), da cuirisulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell’attività, commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e successive disposizioni;
- g)certificato della cancelleria del tribunale competente, dal qualerisulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;
- h)certificato notarile, da cuirisulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell’azienda commerciale.
La ditta o società che, avendo ottenuto l’iscrizione nell’elenco autorizzato presso la Camera di commercio, nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l’iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre province, dovrà presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.
(1) Il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste.
Articolo 5
Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l’attività di spedizionieri, è iscritto di diritto nell’elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all’art. 4.
Articolo 6
Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle province nelle quali sia istituito l’elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all’art. 9 domanda di iscrizione nell’elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:
- a)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
- b)certificato di buona condotta civile, morale e politica.
Il richiedente dovrà comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacità finanziaria e attitudine tecnica.
Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell’elenco autorizzato, il richiedente potrà iniziare l’attività di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma a), b), c), f) ed h) dell’art. 4.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall’art. 15, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, a decorrere dal 6 dicembre 2000.
Articolo 7
Quando il richiedente l’iscrizione nell’elenco autorizzato sia una società, i certificati di cui alle lettere d), e), dell’art. 4 ed alle lettere a), b) dell’art. 6 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore; per le ditte individuali al titolare.
Articolo 8
L’elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla questura competente.
Articolo 9
Per ciascun Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato, presso il quale sarà istituito l’elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verrà costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:
- a)(Omissis) (1);
- b)un rappresentante della Camera di commercio;
- c)(Omissis) (1);
- d)un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.
La presidenza della Commissione sarà assunta dal rappresentante della Camera di commercio. Un funzionario dell’Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato assumerà le funzioni di segretario.
In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potrà, a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell’industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell’agricoltura.
(1) Faceva riferimento a rappresentanti di organismi del soppresso regime fascista.
Articolo 10
Spetta alla Commissione di cui all’articolo precedente:
1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell’elenco degli spedizionieri;
2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere inferiore a L. 500, né superiore a L. 25.000 (1).
Per le ditte che all’entrata in vigore della presente legge esercitano già l’attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sarà determinata tenendo conto dell’imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;
3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall’elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;
4) provvedere alla pubblicazione dell’elenco;
5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell’elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, salva anche la facoltà di revoca o sospensione delle licenze di cui all’art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l’esercizio della concessione di polizia;
6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;
7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all’articolo successivo.
(1) Vedi l’art. 1, l. 15 dicembre 1949, n. 1138.
Articolo 11
Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti:
1) la censura;
2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell’azienda;
3) la sospensione della iscrizione nell’elenco per un periodo non superiore a sei mesi;
4) la radiazione dall’elenco autorizzato.
Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l’esercente.
I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell’iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell’albo della Camera di commercio, nella quale l’iscritto svolge la propria attività.
Per il provvedimento di cui al n. 1) è in facoltà della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.
Articolo 12
La sanzione di cui al n. 1) dell’articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall’iscritto nell’esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.
La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l’attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.
Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.
La sanzione di cui al n. 3 si applica all’iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidività.
La sanzione di cui al n. 4 si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all’art. 9 non consentirebbero l’iscrizione nell’elenco.
Articolo 13
La cancellazione dell’iscritto dall’elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4)dell’art. 11 quando l’iscritto abbia cessato l’esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.
Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.
Qualora sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell’esercizio stesso.
Articolo 14
Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l’iscrizione o la reiscrizione nell’elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell’art. 11, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all’interessato, alla Commissione centrale di cui all’articolo seguente.
Il ricorso dell’interessato non ha effetto sospensivo.
Il presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.
La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.
Articolo 15
I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell’elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.
Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possanoavere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 16
(Omissis) (1).
(1) La Commissione centrale di cui al presente articolo è stata soppressa dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.
Articolo 17
Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.
I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.
Articolo 18
La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Per la validità delle determinazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.
Articolo 19
La prima formazione degli elenchi autorizzati dovrà essere compiuta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sarà affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.
Articolo 20
La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l’attività dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all’articolo 16, su ricorso dell’interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.
Articolo 21
Chiunque intraprenda l’attività di cui all’art. 1 senza aver ottenuto l’iscrizione nell’elenco autorizzato o continui l’esercizio dopo essere stato radiato dall’elenco stesso, è punito ai sensi dell’art. 348 del Codice penale.
Chiunque continui l’esercizio durante il provvedimento di sospensione, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000 (1).
In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale, il prefetto della Provincia può ordinare la chiusura dell’esercizio.
Contro quest’ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell’interno che decide, sentito il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Per il mancato pagamento della tassa di concessione di cui all’art. 4, lettera a), si applica la pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima.
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell’art. 10 della medesima l. 689/1981, l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Articolo 22
Gli spedizionieri iscritti nell’elenco non possono rilasciare procura per l’esecuzione delle operazioni presso la dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria ditta o società oppure a spedizionieri doganali con patente propria.
Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria è punito con l’ammenda di L. 800.000 (1), oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di cui all’art. 9.
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell’art. 10 della medesima l. 689/1981, l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Articolo 23
Gli spedizionieri iscritti nell’elenco sono esentati dalla cauzione che a norma dell’art. 116 della legge dipubblica sicurezza il questore può imporre.
Articolo 24
La vigilanza per l’applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Articolo 25
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto con quelli della giustizia, dell’interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze saranno emanate le norme di applicazione della presente legge.