Giovedì, 25 Aprile 2024

Modelli contrattuali di trasporto merci

G.U n.31 del 7.2. 2006 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 febbraio 2006
Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
IL DIRETTORE GENERALE
per l’autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 2.
Modelli contrattuali
1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per prestazione singola, a contratti per pluralità di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato, come disciplinati dall’art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.
2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purchè contengano gli elementi essenziali di cui all’art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.
3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 1° febbraio 2006
Il direttore generale: Ricozzi

Allegato 1

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola

Art. 1. – Identificazione delle parti
Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:
Vettore: Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale.
Committente: Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente.
Art. 2. – Identificazione delle merci trasportate
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Art. 3. – Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 4. – Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonchè ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):
Luogo di riconsegna delle merci, nonchè ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5. – Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno … non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore … ) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno … non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore …).
(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
Art. 6. – Corrispettivo
A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante.
Art. 7. – Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:
Art. 8. – Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Art. 9. – Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ.
Art. 10. – Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti
Il vettore dichiara, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.
Art. 11. – Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 2

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni

Art. 1. – Identificazione delle Parti
Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate.
Vettore: Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale.
Committente: Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente.
Art. 2. – Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, nè superiori ad un massimo di tonnellate nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in ….. mesi.
Art. 3. – Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 4. – Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonchè ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente).
Luogo di riconsegna delle merci, nonchè ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all’interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5. – Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni … (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore… ) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno … non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore …).
(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).
Art. 6. – Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro … ( ovvero …: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro …/chilometro), oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza mensile / trimestrale / annuale in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di … giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante …..
Art. 7. – Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:
Art. 8. – Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Art. 9. – Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ.
Art. 10. – Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti
Il vettore dichiara, con riferimento all’operato dei conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Art. 11. – Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 3

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari.

Art. 1. – Identificazione delle Parti
Il presente contratto è concluso tra le Parti qui di seguito identificate:
– Vettore: Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale iscritta all’organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
– Committente: Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera c)
iscritta all’organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica.
Art. 2. – Accordo volontario di riferimento
Le Parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralità di organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a quanto stabilito all’articolo 1, è stato concluso in data un accordo volontario ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto .
Le Parti convengono di recepire nel presente contratto il contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.
Art. 3. -dentificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di … tonnellate nè superiori ad un massimo di … tonnellate nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in ….. mesi.
Art. 4. – Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto Motrice/i: estremi della carta di circolazione
Semirimorchio/i(ovvero Rimorchio/i ): estremi della carta di Circolazione
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 5. – Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonchè ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):
Luogo di riconsegna delle merci nonchè ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 6. – Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni … (ovvero : nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore …) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno … non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore …)
(Qualora trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005)
Art. 7. – Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro … (ovvero: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro …/chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza mensile / trimestrale / annuale in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante. Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di … giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante ….
Art. 8. – Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:
Art. 9. – Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub- vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Art. 10. – Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ.
Art. 11. – Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti
Il Vettore, dichiara, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Art. 12. – Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 4

Modello contrattuale tipo di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore.
Art. 1. – Identificazione delle Parti
Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:
Vettore-Committente: Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale
Sub-Vettore: Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Sub-Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale
Art. 2. – Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Vettore-Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di … tonnellate nè superiori ad un massimo di … tonnellate nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in … mesi.
Art. 3. – Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di Circolazione
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Sub-Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 4. – Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, nonchè luogo di consegna delle merci al Sub-Vettore (laddove diverso dalla sede del Caricatore):
Luogo di riconsegna delle merci, nonchè ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Sub-Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al Sub-Vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5. – Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni … (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore …) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno … non oltre le ore … (ovvero nella fascia oraria tra le ore … e le ore …)
Art. 6. – Obblighi del Vettore-Committente
Il Vettore-Committente verificherà che il Sub-Vettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli.
Il Vettore-Committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Sub-Vettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 7. – Obblighi del Sub-Vettore
Il Sub-Vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il preventivo consenso scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore può affidare ad un Terzo l’esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato.
Il Sub-Vettore verificherà che il Terzo di cui al comma precedente è abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono, sulla base dei documenti indicati nell’articolo 3, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Sub-Vettore verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Terzo con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei confronti del Vettore-Committente del corretto adempimento da parte del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.
Art. 8. – Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente è tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro … (ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad Euro …/chilometro), oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del Sub-Vettore comunicati al Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso (Allegato A), sarà adeguato con cadenza mensile / trimestrale / annuale in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante.
Nel caso il Vettore-Committente ometta di affidare al Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto dell’intero quantitativo minimo di merci indicato nel precedente articolo 2, il Vettore-Committente sarà tenuto a corrispondere al Sub-Vettore un importo calcolato sulla base dei criteri di cui all’Allegato B, fermo restando il diritto del Sub-Vettore al risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito. Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sarà pagato non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Sub-Vettore), secondo le seguenti modalità:
Art. 9. – Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Sub-Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative: Art. 10. – Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ.
Art. 11. – Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
FINE TESTO