Giovedì, 9 Maggio 2024

Parlamento europeo: dalla IX alla X legislatura

Cosa accade prima delle elezioni?

I deputati continueranno a riunirsi nelle rispettive commissioni fino ad aprile, discutendo e votando le proposte legislative ancora pendenti.

 

Triloghi

negoziati interistituzionali sono diventati la norma per l’adozione della legislazione dell’UE.

Di fatto, permettono ai co-legislatori, ossia Parlamento europeo e Consiglio dell’UE (che rappresenta i governi nazionali), di raggiungere un accordo in qualsiasi fase della procedura legislativa sulle proposte presentate dalla Commissione europea.

Dopo che i negoziatori delle tre istituzioni raggiungono un accordo su un testo di compromesso, questo deve essere rivisto e tradotto da giuristi-linguisti prima di essere sottoposto all’approvazione definitiva della Plenaria del Parlamento e a quella dei 27 Ambasciatori prima e dei ministri dell’UE riuniti in sede di Consiglio poi.

Per garantire la votazione finale in Plenaria prima della fine della legislatura, si è deciso che quest’anno gli accordi in trilogo devono essere conclusi entro la metà di marzo, in modo da poter pubblicare il testo legislativo nella Gazzetta ufficiale prima della pausa estiva.

Entro fine marzo 2024, tutti i Presidenti di commissione (riuniti nella Conferenza dei presidenti di commissione) valuteranno lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai fascicoli ancora aperti, con uno sguardo alla prossima legislatura.

 

 

Dossier non completati – cosa accade

Le cosiddette “questioni pendenti” comprendono tutte le proposte con un iter legislativo già avviato ma non completato entro la fine della legislatura, ad esempio perché non c’è accordo tra Parlamento e Consiglio o perché i governi nazionali non trovano una posizione comune.

In genere, tutte le questioni pendenti dinanzi al Parlamento si considerano decadute al termine dell’ultima sessione Plenaria prima di un’elezione, in questo caso quella di aprile 2024.

In pratica, i fascicoli legislativi hanno un destino diverso se approvati o meno in Plenaria prima della fine della legislatura:

  • approvati dal Parlamento in Plenaria prima delle elezioni: restano giuridicamente validi per il prossimo Parlamento. È sicuramente il caso dei dossier Patenti di Guida, Pesi e Dimensioni, Dogane;
  • non approdano in Plenaria prima delle elezioni: subiscono uno stop ai lavori (in sede di commissione o, in assenza di un accordo, in trilogo); tuttavia, il nuovo Parlamento ha sempre la facoltà di decidere di riprendere il lavoro su tali fascicoli. Questo potrebbe essere il caso del dossier Trasporto Combinato.

All’inizio della nuova legislatura, infatti, la Conferenza dei presidenti (composta dal Presidente del Parlamento più i leader dei gruppi politici) deciderà se proseguire i lavori sulle questioni pendenti in base alle richieste delle commissioni parlamentari.

La decisione sarà presa dalla Conferenza dei presidenti (possibilmente nell’ottobre 2024) e poi annunciata in Plenaria (eventualmente sempre nell’ottobre 2024).

Se la Conferenza dei presidenti e la Plenaria confermano la decisione, il Parlamento neoeletto riprende i lavori dalla fase successiva del processo decisionale. Se necessario, sarà nominato un nuovo relatore.

Di norma, la Conferenza dei presidenti decide di riprendere i lavori su tutti i fascicoli legislativi incompiuti. Ci possono però essere eccezioni, ad esempio per i fascicoli ormai obsoleti e per i quali sarà presentata una nuova proposta della Commissione o per cui serve una nuova serie di consultazioni con il Consiglio.

 

 

Dossier non completati di interesse per il Sistema confederale

  • Patenti di guida – Prima lettura del Parlamento. Nessuna posizione del Consiglio.
  • Pesi e dimensioni – Prima lettura del Parlamento. Nessuna posizione del Consiglio.
  • Dogane – Prima lettura del Parlamento. Nessuna posizione del Consiglio.
  • Count emissions – Prima lettura del Parlamento entro aprile. Nessuna posizione del Consiglio.
  • Capacità ferroviaria – Prima lettura del Parlamento entro aprile. Nessuna posizione del Consiglio.
  • Trasporto combinato – La prima lettura comincerà direttamente nella prossima legislatura, il Consiglio dovrebbe completare l’iter di adozione sotto Presidenza belga, quindi entro il 30 giugno.

 

Cosa accade dopo le elezioni?

A partire da domenica 9 giugno 2024, il Parlamento europeo pubblicherà i dati sui risultati delle elezioni all’indirizzo http://www.election-results.eu nelle 24 lingue dell’UE.

Luglio

Costituzione dei Gruppi politici
I negoziati per la costituzione dei Gruppi politici inizieranno dopo le elezioni e potrebbero proseguire fino alla prima sessione Plenaria.
Un Gruppo politico deve essere composto da almeno 23 deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri (ossia almeno sette).
Per ottenere il riconoscimento ufficiale a partire dal 16 luglio, data della sessione costitutiva del Parlamento, i gruppi politici devono comunicare al Presidente il loro nome, la loro dichiarazione politica e la loro composizione entro il 15 luglio 2024.

Sessione Plenaria costitutiva (16-19 luglio)
La nuova legislatura inizierà ufficialmente martedì 16 luglio 2024. Da quel giorno e fino a venerdì 19 luglio, i deputati neoeletti si riuniranno presso la sede del Parlamento a Strasburgo per eleggere il Presidente, 14 Vicepresidenti e 5 Questori.
Sarà messa ai voti anche la composizione numerica delle commissioni permanenti (attualmente venti) e delle sottocommissioni del Parlamento. È probabile che, oltre alla composizione numerica, venga decisa anche la composizione nominale delle commissioni.

Riunione delle commissioni parlamentari
Dopo la sessione costitutiva, tutte le commissioni si riuniranno per eleggere i rispettivi Presidenti e Vicepresidenti (Ufficio di Presidenza).

Settembre

Elezione del/della Presidente della Commissione europea
Una volta costituitosi il Parlamento, i deputati dovranno eleggere chi guiderà la nuova Commissione europea. L’elezione potrebbe avvenire nella prima sessione dopo la pausa estiva (16-19 settembre).
La decisione finale sul calendario preciso sarà presa dalla Conferenza dei Presidenti (formata dal Presidente del Parlamento più i Capigruppo) dopo la costituzione del nuovo Parlamento.

In passato, quando le elezioni si sono svolte a maggio (come nel 2019), sono state organizzate due sessioni Plenarie a luglio: la prima dedicata alla costituzione del nuovo Parlamento e all’elezione di Presidente, Vicepresidenti e Questori; la seconda dedicata all’elezione del Presidente della Commissione.

L’articolo 14 del Trattato sull’Unione europea sancisce che è il Parlamento europeo a eleggere il/la Presidente della Commissione. In pratica, sulla base dell’articolo 124 del regolamento del Parlamento europeo, il candidato proposto dal Consiglio europeo presenta al Parlamento il proprio programma politico per la legislatura. Questa dichiarazione è poi seguita da una discussione.

Il Parlamento elegge il/la Presidente della Commissione a maggioranza dei deputati che lo compongono (361 su un totale di 720). Il voto è a scrutinio segreto.
Se la persona proposta non ottiene la maggioranza richiesta, il Presidente del Parlamento invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un altro candidato da eleggere seguendo la stessa procedura.

Cosa accade da ottobre?

Dopo l’elezione del/della Presidente della Commissione – Audizione dei commissari

La procedura prevede che, insieme al Presidente della Commissione, il Consiglio europeo nomini anche i commissari designati, uno per ciascuno Stato membro. Il/la Presidente della Commissione affida a ogni commissario designato uno specifico portafoglio di competenze.

Le commissioni del Parlamento, ciascuna in base al rispettivo ambito di competenza, esaminano i commissari designati in una serie di audizioni pubbliche, prima di votare in Plenaria sulla nomina dell’intero collegio.

 

La commissione giuridica e l’esame della dichiarazione di interessi

Prima delle audizioni, la commissione giuridica del Parlamento effettua un esame completo della dichiarazione di interessi finanziari di ciascun commissario designato per valutare se il contenuto della dichiarazione sia preciso e completo e se il commissario in questione abbia un conflitto di interessi.

In caso di dubbi, la commissione giuridica può chiedere informazioni supplementari o invitare il commissario designato a partecipare a una discussione. Può anche formulare raccomandazioni per risolvere gli eventuali conflitti di interessi.

Le audizioni nelle varie commissioni parlamentari possono cominciare solo dopo che la commissione giuridica ha confermato per iscritto l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi. Se viene riscontrato un conflitto ma non è possibile giungere a una soluzione, la commissione giuridica concluderà che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni.

 

Procedura scritta: domande dei deputati

Il commissario designato deve rispondere per iscritto a varie domande, alcune delle quali poste dai deputati delle commissioni competenti sul portafoglio a cui è stato assegnato.

La prima serie di domande riguarda la competenza generale, l’impegno europeo e l’indipendenza personale del commissario interessato; la seconda riguarda invece la gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento.

Le commissioni competenti preparano anche altre domande specifiche sul settore politico di competenza.

I CV di tutti i commissari designati e le risposte da loro fornite alle domande scritte sono pubblicati sul sito internet del Parlamento prima dell’audizione.

 

Audizioni presso la commissione o le commissioni competenti

Il commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni parlamentari competenti per il suo portafoglio per un’audizione di tre ore, che viene trasmessa in diretta streaming.

Il candidato effettua un discorso di apertura di massimo 15 minuti, dopodiché risponde alle domande dei deputati.

 

Valutazione dopo le audizioni nelle commissioni

La commissione o le commissioni competenti devono completare la valutazione di un commissario designato entro 24 ore dall’audizione. Per farlo, devono riunirsi a porte chiuse il prima possibile. La commissione o le commissioni responsabili dell’audizione possono anche chiedere al commissario designato di fornire maggiori informazioni per iscritto, oppure organizzare un’altra audizione di durata inferiore.

I coordinatori dei gruppi politici preparano una lettera di valutazione per ciascun candidato, nella quale indicano se è idoneo:

  • a far parte del Collegio (ossia la Commissione europea) e
  • a svolgere i compiti che gli sono stati assegnati.

Entro 24 ore dal completamento della valutazione, la lettera viene trasmessa alla Conferenza dei Presidenti di commissione per essere esaminata. Se approvata, la lettera viene poi inviata in via riservata alla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo (il Presidente più i capigruppo).

La Conferenza dei Presidenti di commissione e la Conferenza dei presidenti ricevono anche un’altra relazione di valutazione per ciascun commissario designato; dopodiché la Conferenza dei Presidenti elabora un progetto di risoluzione da votare in Plenaria.

 

Conclusione del processo di audizione

La Conferenza dei Presidenti dichiara chiuse le audizioni dopo aver esaminato le lettere di valutazione delle commissioni competenti e la raccomandazione della Conferenza dei Presidenti di commissione. A questo punto è possibile pubblicare tutte le lettere di valutazione e formulare osservazioni sulla valutazione.

 

Voto di fiducia in Plenaria

Il/la Presidente della Commissione tiene conto dei risultati delle audizioni e delle consultazioni con i gruppi politici del Parlamento. In caso di dubbi o inidoneità di uno o più candidati commissari, il/la Presidente della Commissione può valutare, insieme al Governo di quel candidato, di sostituirlo o di modificane il portafoglio di competenze. Superate tutte le audizioni, il/la Presidente presenta la sua squadra e le sue priorità politiche nel corso di una sessione Plenaria.

Dopo una discussione, i deputati decidono, a maggioranza semplice dei voti espressi, se approvare la nomina del nuovo Collegio dei commissari per un mandato di cinque anni.