Sabato, 27 Luglio 2024

Statuto

TITOLO  I

Costituzione – Sede – Denominazione e scopi

ART. 1 – Costituzione, sede, denominazione
È costituita, con sede in Roma, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA).
La Confederazione, che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, rappresenta i settori della logistica, del trasporto e della spedizione nonché quelli ad essi connessi e ausiliari, è autonoma, indipendente e apartitica, favorisce il processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato e sostenibile. La Confederazione sostiene altresì gli istituti della “democrazia economica” e gli strumenti del partenariato economico-sociale, ispirando la propria azione ai principi contenuti negli articoli 18, 41 e 99 della Costituzione oltreché a quelli descritti nel Codice Europeo di Condotta Partenariale.

ART. 2 – Scopi
1.
La Confederazione persegue lo scopo della rappresentanza unitaria a livello politico, economico, sociale e sindacale delle categorie imprenditoriali operanti nei settori del traffico, dei trasporti, delle spedizioni, del deposito e della logistica, nonché in settori connessi e ausiliari ai precedenti.
2. Per detto scopo la Confederazione:
a) stipula accordi di carattere generale interessanti tutti i settori rappresentati ed interviene nella stipula dei contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie rappresentate;
b) promuove ogni iniziativa, in modo diretto o indiretto, per rendere concreta ed operante la solidarietà di categoria e per consentire una collaborazione efficace tra le associazioni aderenti;
c) promuove, entro i limiti delle proprie finalità, la costituzione di istituti per l’assistenza ai propri aderenti, per lo studio dei problemi economici, per l’istruzione professionale specializzata di settore;
d) provvede ad un adeguato servizio di informazione e di consulenza in materia di traffico, trasporti e spedizioni all’interno dell’organizzazione e per la sensibilizzazione esterna dei problemi delle categorie rappresentate;
e) dà vita, partecipa o contribuisce, in linea con le finalità sopraindicate ed a seconda delle esigenze od opportunità, a fondazioni o istituzioni specializzate;
f) istituisce, quando lo ritenga necessario e corrispondente ad esigenze interne dell’organizzazione, collegi di conciliazione e di arbitrato;
g) può avvalersi di delegazioni o uffici distaccati, previa deliberazione della Giunta, che ne determina dimensioni, compiti e tipo di organizzazione;
h) organizza e promuove ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di natura e contenuti pertinenti con le finalità dell’azione confederale.

TITOLO II

Associati – Loro obblighi e contributi

ART. 3 – Associati
1. Alla Confederazione possono aderire le organizzazioni nazionali, costituite fra associazioni e/o imprese operanti nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, nonché associazioni provinciali e regionali che abbiano una rappresentanza intersettoriale analoga a quella della Confetra e che siano già aderenti alle Federazioni Nazionali.
2. Le organizzazioni aderenti non devono avere scopi in contrasto con quelli della Confederazione.
3. L’adesione delle organizzazioni nazionali può avvenire in forma di:
a) associato ordinario, per le organizzazioni interessate a partecipare in pieno all’attività della Confederazione volta alla realizzazione degli scopi di cui al precedente art. 2;
b) associato speciale, per le organizzazioni interessate ad una limitata partecipazione, in relazione:
– all’esigenza di aderire, per la specifica attività promiscua delle imprese rappresentate, ad altra Confederazione od organizzazione di pari livello di diverso settore;
– ad altre motivazioni ritenute valide dalla Giunta.
Entro 2 interi anni solari dall’adesione alla Confederazione il socio speciale diventa automaticamente ordinario salvo richiesta motivata di proroga per un massimo di un anno approvata dalla Giunta e comunque non reiterabile.
4. Le associazioni territoriali possono aderire solo in qualità di soci ordinari.
5. Considerata l’opportunità che in ogni provincia esista una associazione intersettoriale aderente, ove questa non esista la Confederazione ne promuove la costituzione.

Disposizione transitoria
Nei confronti degli associati speciali già in essere, il periodo di 2 anni di cui al comma 3 decorre dalla data di approvazione della suddetta modifica statutaria (deliberata il 13.7.2018). Tale periodo è ridotto a 1 anno per gli associati speciali già in essere alla stessa data da oltre 10 anni.

ART. 3 BIS –  Associazioni regionali
1.
Le associazioni territoriali di ogni regione che aderiscono al sistema Confetra costituiscono le Confetra Regionali, delle quali sono tenute a garantire l’adeguato finanziamento secondo quanto stabilito dalla convenzione contributiva di cui all’articolo 7, comma 2, del presente Statuto.
2. Alle Confetra Regionali, che hanno sede nel capoluogo della regione, spettano la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese aderenti al sistema Confetra in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni.
3. Le Confetra Regionali aderiscono alla Confetra in qualità di soci ordinari.

Art. 3 TER – Coordinamento Confetra Mezzogiorno
Al fine di garantire una più strutturata interlocuzione istituzionale con la Commissione Europea/D.G. Regio e il Governo/Ministero per il Mezzogiorno, le organizzazioni confederali presenti ed operanti al Sud, oppure rappresentative di imprese operanti al Sud, costituiscono il Coordinamento Confetra Mezzogiorno a cui spetta di veicolare in modo unitario nella governance della Confederazione le priorità strategiche di questa area del Paese e di elaborare proposte operative per l’implementazione delle politiche di coesione e sviluppo.

ART. 4 – Domanda di adesione
1.
La domanda di adesione va presentata alla Confederazione che, a mezzo della Giunta, ne decide l’accettazione. La domanda deve contenere tutti i dati identificativi dell’organizzazione, nonché tutti gli elementi e le notizie necessari a comprovare la sua rappresentatività anche ai fini di un corretto inserimento nel sistema confederale.
2. La domanda deve indicare anche se l’istante intende aderire quale associato ordinario oppure quale associato speciale.
3. Nel secondo caso deve indicare anche le ragioni della limitata adesione, le eventuali altre Confederazioni (od organizzazioni di pari livello) cui l’istante già aderisce o intende aderire ed i settori di attività confederale cui intende partecipare.
4. Alla domanda devono essere allegati copia dell’atto costitutivo e dello Statuto.
5. Per aderire alla Confederazione le associazioni territoriali debbono prevedere statutariamente:
a) intersettorialità analoga a quella della Confederazione;
b) ambiti territoriali ben definiti rispetto ad altre associazioni aderenti alla Confederazione;
c) possibilità di adesione ad organizzazioni non aderenti alla Confederazione solo previa autorizzazione della Giunta Confetra;
d) doppio inquadramento consistente nell’automatica iscrizione di ciascuna impresa associata nella competente organizzazione nazionale di categoria aderente alla Confederazione;
e) obblighi contributivi coerenti con quelli previsti dal presente Statuto.
6. Il provvedimento di rigetto della domanda di adesione deve essere motivato.

ART. 5 – Durata dell’adesione
1.
L’adesione alla Confederazione ha la durata di un biennio e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio, se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. Ai soli fini di cui sopra, il primo biennio decorre dall’1 gennaio dell’anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione. L’associato che presenta disdetta può chiedere che il recesso abbia effetto immediato per tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto salvo quanto previsto dal terzultimo comma dell’art. 7 per gli obblighi contributivi.
2. In deroga alle norme del precedente comma, nel caso di modifiche statutarie, l’associato può dare disdetta entro il mese successivo alla data in cui l’Assemblea ha modificato lo Statuto confederale. Tale disdetta avrà effetto immediato e farà cessare qualsiasi futuro obbligo contributivo.

ART. 6 – Obblighi degli associati
1.
L’adesione alla Confederazione comporta l’obbligo dell’organizzazione aderente di osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese dagli organi confederali.
2. La Confederazione stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle organizzazioni aderenti.
3. Nell’ambito delle direttive di cui al comma precedente, le organizzazioni aderenti conservano piena autonomia nell’esplicazione dell’attività svolta nell’interesse delle categorie che rappresentano.
4. Ogni variazione dei dati comunicati in sede di adesione deve essere tempestivamente segnalata alla Confederazione.
5. Le organizzazioni aderenti, tanto in via ordinaria quanto in via speciale, adottano visibilmente il logo Confetra nella propria denominazione.
Le organizzazioni territoriali possono integrare altresì nella propria denominazione la dicitura “Confetra”.
6. Le organizzazioni aderenti devono trasmettere alla Confetra i relativi Statuti aggiornati nonché il bilancio consuntivo annuale ovvero autocertificazione del monte contributivo annuale.

ART. 7 – Contributi
1.
Le associazioni territoriali e le federazioni nazionali aderenti in qualità di soci ordinari sono tenute ad istituire e far osservare alle imprese loro associate l’obbligo di finanziare unitariamente tutte le componenti del sistema confederale.
2. L’entità, le modalità di accertamento e di riscossione, nonché le percentuali di ripartizione dei contributi tra le varie componenti del sistema confederale sono definiti in una apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti di tutte le parti interessate.
2. bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono obbligatorie per i soci speciali divenuti ordinari. Per questi la misura dei contributi dovuti a Confetra è calcolata sul monte contributivo di ciascuna organizzazione prendendo a riferimento quella complessivamente prevista a favore della Confederazione stessa dalla Convenzione di cui al presente articolo, con importo minimo annuo stabilito dal Presidente, sentita la Giunta, prima dell’inizio di ciascun esercizio. La misura della nuova contribuzione annuale può essere raggiunta progressivamente in un massimo di due anni secondo quanto concordato col Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta.
3. Per le organizzazioni che aderiscono durante l’anno, l’obbligo del contributo decorre dall’inizio del trimestre solare in corso al momento della ammissione e la misura di tale contributo è ridotta in proporzione dei trimestri già trascorsi.
4. Le misure dei contributi dei soci speciali, salvo ratifica della Giunta, sono definite dal Presidente, il primo anno all’atto dell’adesione, e successivamente prima dell’inizio di ciascun esercizio.
5. Il mancato versamento dei contributi nella misura e modalità stabilite fa perdere all’organizzazione inadempiente il diritto di voto e comporta la sospensione di partecipazione alle riunioni degli organi confederali.
6. Il recesso di cui all’art. 5 non fa venire meno l’obbligo per l’organizzazione recedente di corrispondere i contributi dovuti per l’intero biennio in corso e, nella ipotesi di recesso notificato nell’ultimo semestre del biennio, per l’intero biennio successivo.
7. Per gli associati speciali la mancata accettazione debitamente comunicata alla Confederazione di una nuova maggior misura di contributo equivale a disdetta e la norma di cui al comma precedente resta valida per i contributi nella misura precedentemente accettata.
8. I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

ART. 8 – Perdita della qualità di associato
L’adesione alla Confederazione cessa:
a) per scioglimento dell’organizzazione aderente con effetto, per quanto riguarda il pagamento del contributo, dalla fine dell’anno solare in corso alla data dello scioglimento;
b) per disdetta da parte dell’organizzazione aderente ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
c) per esclusione deliberata dalla Giunta nel caso vengano meno nell’organizzazione aderente i requisiti per l’ammissione alla Confederazione, oppure nel caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e di ingiustificata morosità contributiva per due anni consecutivi.

ART. 8 BIS – Codice Etico
1.
La qualità di organizzazione aderente di cui all’articolo 3 del presente Statuto comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, la Confetra e le organizzazioni aderenti riconoscono tra i valori fondanti del sistema associativo il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge.
3. La Confetra e le organizzazioni aderenti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e si impegnano ad assistere le imprese associate affinché collaborino con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando ogni episodio di attività illegale di cui siano soggetti passivi.
4. Le organizzazioni aderenti il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto previa delibera della Giunta.
5. All’organizzazione aderente che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’organizzazione non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, la Giunta delibera l’espulsione dalla Confederazione.

TITOLO III

Organizzazione della Confederazione

ART. 9 – Organi
Sono organi della Confederazione:
a) l’Assemblea
b) la Giunta
c) il Presidente
d) i Vice Presidenti
e) il Collegio dei Revisori
f) il Comitato di Presidenza
g) i Probiviri e il Collegio Arbitrale.

ASSEMBLEA

ART. 10 – Assemblea
1.
L’Assemblea della Confederazione è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti, o da persone da questi delegate.
2. Non sono ammesse deleghe tra rappresentanti di organizzazioni diverse, e la stessa persona non può rappresentare più di una organizzazione.
3. I rappresentanti delle organizzazioni possono essere assistiti in Assemblea dai rispettivi consiglieri e direttori o segretari generali.
4. A ciascuna organizzazione spetta un numero di voti proporzionale all’ammontare dei contributi ordinari da essa corrisposti alla Confederazione per l’esercizio dell’anno precedente a quello nel corso del quale si riunisce l’Assemblea.
Alle organizzazioni associate in via ordinaria compete un voto ogni cinquecento euro di contributi ordinari corrisposti; agli associati speciali compete un voto ogni duemilacinquecento euro di contributi corrisposti. Le frazioni di voto non contano.
5. Alle suddette organizzazioni associate in via ordinaria competono, oltre ai voti di cui al comma 4, voti aggiuntivi secondo le seguenti regole:
a) a ciascuna associazione territoriale compete 1 voto aggiuntivo ogni 15 imprese associate per le prime 150 imprese; oltre le 150 e fino a 300 imprese associate compete 1 voto ogni 50 imprese;
b) sulla base del settore di appartenenza delle aziende che applicano il CCNL dirigenti del terziario, a ciascuna federazione nazionale compete 1 voto aggiuntivo ogni 3.000 euro di contributi incassati dalla Confetra tramite la Convenzione ex Fendac fino ad un massimo di 100.000 euro di contributi per federazione.
6. Il numero di voti che compete a ciascuna associazione territoriale in base ai commi precedenti è riproporzionato in misura tale da garantire che il totale dei voti spettanti alle associazioni territoriali sia tendenzialmente uguale al totale dei voti spettanti alle federazioni nazionali associate in via ordinaria.
7. Nel primo anno di adesione, all’organizzazione aderente compete un voto.

ART. 11 – Attribuzioni dell’Assemblea
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) la determinazione delle direttive generali dell’azione della Confederazione;
b) l’elezione del Presidente confederale;
c) l’elezione dei componenti la Giunta indicati dalle Associazioni in rappresentanza delle stesse organizzazioni nazionali aderenti quali soci ordinari;
d) l’elezione del Presidente e dei due membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
f) lo scioglimento della Confederazione e le modificazioni dello Statuto;
g) la revoca anticipata del Presidente nelle ipotesi di gravi e ripetute violazioni del presente Statuto o delle direttive dettate dall’Assemblea;
h) l’approvazione delle convenzioni contributive;
i) l’elezione dei cinque Probiviri.

ART. 12 – Convocazione e costituzione dell’Assemblea
1.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 15 luglio; in via straordinaria si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno la Giunta o ne facciano richiesta associati che rappresentino almeno un quarto di tutti i voti.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica trasmessi alle organizzazioni associate almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza con l’indicazione dell’ordine del giorno e dei voti spettanti a ciascuna organizzazione.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente confederale. In caso di sua assenza o impedimento, e quando si debba procedere all’elezione del Presidente confederale, le adunanze sono presiedute dal Vice-Presidente Vicario o, in sua vece, da quello che segue in ordine di anzianità.
4. Le adunanze sono valide quando siano presenti tante organizzazioni che dispongano di almeno un terzo di tutti i voti spettanti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
5. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea decida, all’unanimità, di procedere diversamente.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dall’Assemblea anche fuori del proprio seno.

GIUNTA

ART. 13 – Giunta
1.
La Giunta è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dall’ultimo ex Presidente della Confederazione, dai Presidenti delle organizzazioni nazionali aderenti quali soci ordinari e soci speciali, dai Presidenti delle Confetra Regionali costituite da almeno 12 mesi e composte da almeno due organizzazioni confederali, dal Coordinatore del Coordinamento Mezzogiorno, da 3 membri eventualmente cooptati su proposta del Presidente tra personalità di chiara fama anche estranee al sistema imprenditoriale, nonché da 15 membri eletti in rappresentanza delle organizzazioni nazionali aderenti quali soci ordinari; i suddetti membri sono proporzionalmente indicati dalle organizzazioni a cui spettano singolarmente un numero di voti in Assemblea superiore a 20 assicurando almeno un quinto di presenza al genere meno rappresentato.
2. La Giunta dura in carica 3 anni.
3. Le norme su decadenza e sostituzione dei componenti di Giunta sono contenute nel regolamento di funzionamento dello stesso organismo.

ART. 14 – Compiti della Giunta
La Giunta:
a) nell’ambito delle direttive dell’Assemblea indirizza l’attività della Confederazione;
b) propone all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario;
c) promuove il coordinamento tra le organizzazioni aderenti;
d) nomina e revoca su proposta del Presidente il Direttore Generale;
e) delibera sull’ammissione delle organizzazioni e sulla loro eventuale esclusione a norma dell’art. 8 lettera c);
f) nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni ed organizzazioni in genere, su proposta del Presidente confederale;
g) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Confederazione delegandone la attuazione;
h) ratifica le misure dei contributi degli associati speciali definiti dal Presidente ai sensi dell’articolo 7, comma 4;
i) approva il regolamento di funzionamento della Giunta;
l) nomina i componenti delle Commissioni Confederali di cui al successivo art.20 tra i nominativi indicati dalle organizzazioni nazionali di riferimento.

ART. 15 – Convocazione della Giunta
1.
La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei propri componenti.
2. La Giunta è convocata con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica trasmessi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario.
3. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
4. Le norme di costituzione delle adunanze di Giunta sono contenute nel regolamento di funzionamento dello stesso organismo e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei componenti presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.
5. Per l’accettazione di nuovi associati (art. 4) e per l’esclusione di associati (art.8) è invece necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Giunta.
5 bis. Quando le discussioni si svolgono su temi che riguardano trasversalmente diverse organizzazioni del sistema e si registra dissenso, il Presidente promuove un tentativo di mediazione riunendo gli organi delle organizzazioni interessate. In caso permanga il dissenso, l’argomento viene portato alla delibera della Giunta. Quando le discussioni si svolgono su temi che riguardano specificamente una singola organizzazione del sistema e la Giunta riconosce tale circostanza, prevale l’orientamento espresso dagli organi dell’organizzazione interessata.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 16 – Presidente
Il Presidente della Confederazione, eletto dall’Assemblea ai sensi del precedente art.11:
– dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta;
– a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio con relativa facoltà di agire e resistere; può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti;
– conferisce, previa delibera della Giunta, incarichi professionali, al di fuori delle deleghe e procure di cui al punto precedente, a persone di speciale competenza;
– provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e della Giunta;
– nomina i Vice Presidenti in numero non superiore a sei scelti nell’ambito dei componenti di Giunta attribuendo ad ognuno deleghe specifiche;
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e della Giunta;
– definisce con gli associati speciali i contributi da questi dovuti, salvo ratifica della Giunta.

ART. 16 BIS – Comitato di Presidenza
Il Presidente, il past-President e i Vice Presidenti compongono il Comitato di Presidenza, organo consultivo che si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente, per il miglior coordinamento delle attività associative.

ART. 17 – Vice Presidenti
1.
Il Presidente – informata la Giunta – incarica i Vice Presidenti mediante delega, per una o più delle attività dirette al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 2, e provvede alla nomina del Vice Presidente Vicario.
2. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario sostituisce a tutti gli effetti il Presidente della Confederazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 18 – Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dall’Assemblea.
2. I Revisori durano in carica 3 anni.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario.
4. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta.

PROBIVIRI E COLLEGIO ARBITRALE
ART. 18 BIS – Probiviri e Collegio Arbitrale
1.
L’Assemblea Generale elegge cinque Probiviri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti una volta sola.
2. La qualità di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’organizzazione confederata e con qualsiasi carica di Confetra.
3. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra le componenti del sistema confederale che non si siano potute definire bonariamente.
4. A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
5. Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i tre Probiviri restanti con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
6. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
7. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile dal Presidente Confetra su richiesta motivata del Collegio fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
8. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente Confederale entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.
9. La presente clausola arbitrale non preclude a ciascuna delle parti di adire il giudice ordinario per l’ottenimento dei provvedimenti, in particolare monitori o cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo caso, come in ogni altro caso in cui il Collegio Arbitrale risultasse privo di competenza, esclusivamente competente è il Foro di Roma.
10. L’adesione alla Confederazione comporta l’accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.
11. La parte soccombente all’esito del verdetto riconosce al Collegio un compenso netto di 18.000 euro, salvo che il Collegio non decida una compensazione tra le due parti. Le spese vive di trasporto, vitto e alloggio eventualmente sostenute dai Probiviri per le riunioni del Collegio sono rimborsate a piè di lista dalla Confetra.
12. Le riunioni del Collegio possono tenersi tramite video o teleconferenze. La funzione di segreteria del Collegio è svolta dalla Confetra tramite un proprio funzionario incaricato dal Presidente.
13. I Probiviri eletti dall’Assemblea, all’atto dell’accettazione della carica, dichiarano di conoscere e di accettare le condizioni e le procedure disposte dal presente articolo.

ART. 19 – Direttore Generale
1.
Il Direttore Generale della Confederazione è proposto dal Presidente e nominato dalla Giunta.
2. Sovraintende a tutti gli uffici della Confederazione e provvede al buon andamento dei servizi.
3. Assicura alle eventuali Commissioni Confederali, i mezzi operativi ordinari secondo le delibere della Giunta.
4. Ha la direzione del personale proponendo al Presidente le assunzioni, il trattamento economico, gli avanzamenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti.
5. Ha la facoltà di proporre al Presidente quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al miglior conseguimento degli scopi statutari.
6. Partecipa alle sedute dei vari organi della Confederazione con facoltà di proposta oltre che di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto.
7. Il Direttore Generale attua le deliberazioni della Giunta e le direttive del Presidente. Riferisce periodicamente alla Giunta sull’andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di rendiconto economico e finanziario.
8. Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza direttamente o tramite un suo delegato.

ART. 20 – Commissioni Confederali
1.
Per un più responsabile adempimento dei compiti statutari, il Presidente, con la collaborazione del Direttore Generale, può costituire Commissioni di studio e di indagine per settori di attività o per singoli impegni operativi, informandone la Giunta.
2. La presidenza di ciascuna Commissione può essere assunta dallo stesso Presidente, da uno dei Vice Presidenti, oppure anche da uno dei Commissari designato dal Presidente.

Art. 20 BIS – Consulta dei Segretari
Il Direttore Generale della Confederazione e i Segretari Generali delle organizzazioni aderenti compongono la Consulta dei Segretari, organismo consultivo che si riunisce su convocazione dello stesso Direttore Generale per l’approfondimento, l’istruttoria e il monitoraggio di tematiche di primario interesse per la vita confederale.

TITOLO IV

Fondo Comune – Rendiconto economico e finanziario

ART. 21 – Fondo comune
1.
Il fondo comune della Confederazione è costituito:
a) dai contributi di cui all’art. 7;
b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
e) da eventuali quote derivanti da accordi sindacali per la riscossione di contributi associativi e di assistenza sindacale e contrattuale;
f) da proventi vari.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Confederazione ed a tutte le occorrenze della attività confederale.

ART. 22 – Gestione economica del fondo comune
La Giunta stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

ART. 23 – Rendiconto economico e finanziario
1.
Per ciascun anno solare è compilato il rendiconto economico e finanziario, che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Direttore Generale deve presentare il progetto di rendiconto economico e finanziario al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza che ha all’ordine del giorno l’approvazione dello stesso.
3. Non potranno essere distribuiti in nessun caso, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

TITOLO V

Modificazioni Statuto – Scioglimento Confederazione

ART. 24 – Modificazioni dello Statuto
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei suoi membri.

ART. 25 – Scioglimento della Confederazione
1.
Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti dei suoi membri.
2. Con la maggioranza di cui al comma precedente, l’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
3. Il patrimonio residuo andrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

 

ALLEGATO 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

 Art. 1 – Convocazione

  1. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o quanto ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
  2. La Giunta è convocata con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica trasmessi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con un preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione deve contenere l’indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione.
  3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario.
  4. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
  5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei componenti presenti con prevalenza, in caso di parità del voto del Presidente. Per l’accettazione di nuovi associati e per l’esclusione di associati è invece necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Giunta.

 

Art. 2 – Costituzione

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno 2/5 dei componenti. E’ ammessa la partecipazione in videoconferenza o audioconferenza a condizione che i partecipanti con tale modalità possano essere identificati dal Presidente o dal segretario verbalizzante che ne danno atto a verbale. In caso di assenza motivata da parte dei membri di Giunta non elettivi – nello specifico i Presidenti di Federazioni Nazionali aderenti e i Presidenti delle Confetra Regionali – è ammessa la delega a terzi. Le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

 

Art. 3 – Decadenza e sostituzione dei componenti

I membri eletti dall’Assemblea o cooptati dalla Giunta che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo decadono automaticamente dall’incarico. In caso di decadenza o dimissioni di membri eletti dall’Assemblea, subentrano di diritto in loro vece i primi dei non eletti.
Previa delibera della Giunta decadono dall’incarico i membri di cui sia valutata l’incompatibilità per lo svolgimento di cariche o incarichi di contenuto politico sia presso il Governo nazionale, regionale e locale che presso formazioni politiche, nonché per il verificarsi di situazioni di contrasto con i principi e i valori organizzativi confederali.