Venerdì, 19 Aprile 2024

Calendario 2022 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti

 

Roma, 23 dicembre 2021

Circolare n. 333/2021

Oggetto: Codice della Strada – Calendario 2022 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti – Decreto Ministro Infrastrutture e Mobilità sostenibili n.506 del 14.12.2021 in corso di pubblicazione sulla G.U.

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il calendario 2022 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati.

La circolazione sarà vietata:

  • tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 22,00 nel periodo da giugno a settembre);
  • i sabati di luglio e gli ultimi due sabati di agosto dalle 8,00 alle 16,00; i primi due sabati di agosto dalle 8,00 alle 22,00;
  • i ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimi due week end di luglio e primi due week end di agosto, Natale).

È stata confermata anche per il 2022 la possibilità che il MIMS, tenuto conto degli effetti dell’emergenza sanitaria, possa disporre con proprio decreto la sospensione temporanea dei divieti previsti dal decreto in oggetto così come è avvenuto già in determinati periodi del 2020 e del 2021.

TRASPORTI INTERMODALI E COMBINATI. 

Per agevolare il trasporto intermodale le limitazioni alla circolazione terminano 4 ore prima per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla L.240/90, nonché ai terminal intermodali collocati in posizione strategica. L’anticipazione si applica anche ai veicoli viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate – tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero.

L’elenco degli interporti è quello degli anni precedenti, mentre tra i terminal intermodali è stato aggiunto quello di Brescia Scalo. Pertanto l’elenco completo è il seguente:

  • interporti di Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Iesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona;
  • terminal intermodali di Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste e Voltri (Ge).

I divieti non si applicano per i veicoli impegnati in trasporti intermodali che hanno origine o destinazione all’interno dei confini nazionali purché siano muniti di documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico, nonché siano muniti di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.

I divieti non si applicano altresì ai trattori impiegati nel trasporto combinato quando tornano isolati presso la sede dell’impresa intestataria.

Come per il passato, restano esclusi dai divieti i veicoli e i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, purché muniti di documentazione che attesti il trasporto combinato stesso. La tratta stradale iniziale o terminale non deve superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. Parimenti sono esclusi dai divieti i veicoli impiegati in trasporti intermodali diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime definite “autostrade del mare” ai sensi del DM 31.1.2007.

TRASPORTI DA E PER GLI AEROPORTI.

L’esonero dai divieti è stato confermato inoltre per i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e scarico delle merci.

VEICOLI IN REVISIONE E IN RIPARAZIONE.

Restano altresì esclusi dall’applicazione dei divieti i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti nei giorni feriali) e i veicoli che, purché non debbano percorrere tratti autostradali, all’inizio del divieto si trovino a una distanza non superiore a 50 km dalla sede dell’impresa ovvero dalla residenza o dal domicilio del conducente e vi debbano rientrare.

La circolazione sarà permessa anche ai veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dalla sede di stabilimento dell’impresa.

ESCLUSIONI GENERALI.

Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:

  • i veicoli e i complessi di veicoli che trasportano acqua per uso domestico, latte, liquidi alimentari (insieme al latte), alimenti per animali da allevamento, nonché i veicoli che trasportano prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime di ATP, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova, sementi vivi (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);
  • i veicoli ATP;
  • i veicoli adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
  • i veicoli e i complessi di veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo;
  • i veicoli e i complessi veicolari che trasportano macchine agricole (anche eccezionali);
  • i prodotti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, tra cui dispositivi di protezione individuali (mascherine, camici, guanti monouso), prodotti per la prevenzione (soluzioni idroalcoliche per lavaggio delle mani) e prodotti per l’igiene delle superfici e degli ambienti interni (detergenti, trattamenti di sanificazione, igienizzazione, disinfezione, sterilizzazione e pulizia).

ESTERO E ISOLE.

Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna o ivi diretti il termine dei divieti è anticipato di 4 ore e l’inizio è posticipato sempre di 4 ore. Per i veicoli che circolano nell’isola provenienti da altre regioni l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore, mentre per i veicoli diretti alle altre regioni i divieti non si applicano.

Per i veicoli provenienti dalla Sicilia o ivi diretti – ad eccezione di quelli che transitano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni – i divieti sono ridotti 2 ore sia all’inizio che al termine. Per quelli che circolano nell’isola, provenienti dalle altre regioni o ivi diretti (sempre con l’eccezione di quelli che transitano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni) si applicano le stesse regole che valgono per la Sardegna.

AUTORIZZAZIONI PREFETTIZIE.

Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento, i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui di produzione industriale. Il decreto specifica che le deroghe riguardano situazioni particolari, da comprovare, anche a seguito del ricorso promosso dal Codacons contro queste deroghe ai divieti.

ADR.

I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 1 (esplosivi) e 7 (materiali fissili e radioattivi), indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre compresi non potranno circolare dalle ore 8,00 di ogni sabato fino alle ore 24,00 della domenica; deroghe specifiche ai divieti per il trasporto di merci pericolose sono espressamente previste all’articolo 12 del provvedimento.

 

Daniela Dringoli  
Codirettore  
   
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

Calendario divieti 2022

Decreto Ministro Infrastrutture e Mobilità sostenibili n.506 del 14.12.2021