Giovedì, 9 Maggio 2024

Divieti di circolazione 2024

Roma, 8 gennaio 2024

 

Circolare n. 1/2024

 

Oggetto: Codice della Strada – Calendario 2024 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti – Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.333 del 13.12.2023 su G.U. n.303 del 30.12.2023.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stato approvato il calendario 2024 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate) fuori dai centri abitati (https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mezzi-pesanti-calendario-dei-divieti-di-circolazione-stradale-2024).

 

La circolazione sarà vietata:

  • tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 22,00 nel periodo da giugno a settembre);
  • i sabati di luglio e gli ultimi tre sabati di agosto dalle 8,00 alle 16,00; i primi due sabati di agosto dalle 8,00 alle 22,00;
  • i ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week end di luglio e primi due week end di agosto, Natale).

 

Si illustrano di seguito i principali contenuti del provvedimento.

 

TRASPORTI INTERMODALI E COMBINATI.

Per agevolare il trasporto intermodale le limitazioni alla circolazione terminano 4 ore prima per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla L.240/90, nonché ai terminal intermodali collocati in posizione strategica. L’anticipazione si applica anche ai veicoli viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate – tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero.

L’elenco degli interporti è quello degli anni precedenti, mentre tra i terminal intermodali è stato aggiunto quello di Brescia Scalo. Pertanto, l’elenco completo è il seguente:

  • interporti di Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Iesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona;
  • terminal intermodali di Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano smistamento, Mortara (PV), Pordenone, Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste e Voltri (GE).

 

I divieti non si applicano per i veicoli impegnati in trasporti intermodali che hanno origine o destinazione all’interno dei confini nazionali purché siano muniti di documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico, nonché siano muniti di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.

I divieti non si applicano altresì ai trattori impiegati nel trasporto combinato quando tornano isolati presso la sede dell’impresa intestataria.

Sono esclusi dai divieti i veicoli e i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, purché muniti di documentazione che attesti il trasporto combinato stesso. La tratta stradale iniziale o terminale non deve superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. Parimenti sono esclusi dai divieti i veicoli impiegati in trasporti intermodali diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime definite “autostrade del mare” ai sensi del DM 31.1.2007.

 

TRASPORTI DA E PER GLI AEROPORTI.

L’esonero dai divieti è previsto inoltre per i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e scarico delle merci.

 

VEICOLI IN REVISIONE E IN RIPARAZIONE.

Restano altresì esclusi dall’applicazione dei divieti i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti nei giorni feriali) e i veicoli che, purché non debbano percorrere tratti autostradali, all’inizio del divieto si trovino a una distanza non superiore a 50 km dalla sede dell’impresa ovvero dalla residenza o dal domicilio del conducente e vi debbano rientrare.

La circolazione sarà permessa anche ai veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dalla sede di stabilimento dell’impresa.

 

ESCLUSIONI GENERALI.

Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:

  • i veicoli e i complessi di veicoli che trasportano acqua per uso domestico, latte, liquidi alimentari (insieme al latte), alimenti per animali da allevamento;
  • i veicoli che trasportano prodotti alimentari deteriorabili sia che debbano essere trasportati in regime ATP sia che non richiedano il trasporto in regime di ATP ma che richiedano un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito e vendita (frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vivi non ancora germogliati, uova da cova, miele non invasettato);
  • i veicoli che contemporaneamente ai prodotti da trasportare in regime ATP trasportano prodotti complementari alla somministrazione alimentare strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande nel limite del 50 per cento del totale del carico (in precedenza tale limite era del 10 per cento), ovvero altri prodotti alimentari nel limite del 50 per cento del totale del carico per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale (sono queste le uniche modifiche apportate al decreto dell’anno precedente);
  • animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati all’allevamento, api per nomadismo (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);
  • i veicoli adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
  • i veicoli e i complessi di veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo;
  • i veicoli e i complessi veicolari che trasportano macchine agricole (anche eccezionali).

 

ESTERO E ISOLE.

Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna o ivi diretti il termine dei divieti è anticipato di 4 ore e l’inizio è posticipato sempre di 4 ore. Per i veicoli che circolano nell’isola provenienti da altre regioni l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore, mentre per i veicoli diretti alle altre regioni i divieti non si applicano.

Per i veicoli provenienti dalla Sicilia o ivi diretti – ad eccezione di quelli che transitano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni – i divieti sono ridotti di 2 ore sia all’inizio che al termine. Per quelli che circolano nell’isola, provenienti dalle altre regioni o ivi diretti (sempre con l’eccezione di quelli che transitano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni) si applicano le stesse regole che valgono per la Sardegna.

 

AUTORIZZAZIONI PREFETTIZIE.

Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia da richiedere almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, i veicoli che trasportano prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento, i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui di produzione industriale, i veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere, mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, nonché i veicoli eccezionali o di trasporti in condizione di eccezionalità limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, ovvero non possa essere interrotto; il decreto specifica altresì gli elementi specifici da indicare in fase di richiesta delle autorizzazioni prefettizie.

 

ADR.

I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 1 (esplosivi) e 7 (materiali fissili e radioattivi), indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dal 18 maggio all’1 settembre compresi non potranno circolare dalle ore 8,00 di ogni sabato fino alle ore 24,00 della domenica; deroghe specifiche ai divieti per il trasporto di merci pericolose sono espressamente previste all’articolo 12 del provvedimento.

 

Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 262/2023, 2/2023 e 322/2022
Responsabile di Area
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Calendario divieti 2024

Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.333 del 13.12.2023